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Regolamento


Regolamento Interno 
   


AMMISSIONE DEI SOCI
Art. 1 - La domanda di ammissione a socio ordinario, aggregato, temporaneo od atleta dello "Y.C.I.I.", corredata di tutte le notizie richieste dalla segreteria ai soci presentatori, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, sottoscritta dall'aspirante socio e dai soci presentatori e, nel caso di aspiranti socio atleta che non abbia compiuto il 18° anno di età, controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Analoga domanda, sottoscritta
. dal socio che sia invitato a farlo, perché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 dello Statuto, e controfirmata da almeno 5 soci fondatori, dovrà essere presentata per eventuale passaggio da socio ordinario a socio fondatore.
Art. 2 - La domanda per poter frequentare la sede sociale in qualità di socio temporaneo va accompagnata dall'indicazione del periodo in cui si intende frequentarla e da una dichiarazione di non residenza sull'isola d'Ischia e di non possesso sull'isola stessa, a titolo di proprietà, di unità immobiliari. Ove questa dichiarazione dovesse risultare non regolare, il socio temporaneo verrà invitato a rassegnare le dimissioni.
Art. 3 - L'esame, da parte del Consiglio Direttivo, di ogni domanda di ammissione a socio ordinario dovrà essere preceduto dall'affissione, per almeno 15 giorni; all'albo sociale dei nominativi dell'aspirante socio e dei due soci fondatori presentatori.
La domanda di ammissione quale socio atleta dovrà, invece, essere completata, prima del suo esame, con un'attestazione relativa al possesso delle speciali attitudini sportive richieste per la categoria dall'art. 7 dello Statuto, che verrà rilasciata dai responsabili delle sezioni sportive di cui al successivo art. 31 del presente regolamento. Su ogni domanda di ammissione (come socio ordinario, come socio temporaneo e come socio atleta) sarà altresì relatore in Consiglio un consigliere nominato nella seduta precedente a quella in cui verrà esaminata la domanda stessa.
Per quanto riguarda le domande di ammissione quali soci aggregati (figli di soci onorari, benemeriti, fondatori o ordinari che, avendo compiuto i 18 anni di età, non hanno ancora costituito un proprio autonomo nucleo familiare) sarà sufficiente, per il loro esame, che esse rechino la firma di presentazione del genitore già socio.
Art. 4 - L'esame per l'accoglimento delle domande di ammissione a socio avverrà nel corso della seduta del Consiglio Direttivo il cui ordine del giorno espressamente lo prevede ed avrà svolgimento soltanto se alla se¬duta saranno presenti almeno 8 degli 11 componenti detto Consiglio, intendendosi automaticamente rinviato alla successiva seduta qualora non si raggiungesse tale numero di presenti.
Art. 5 - Qualora in seno al Consiglio Direttivo si verificassero divergenze sull'ammissione di un socio, su richiesta anche di un solo componente del Consiglio Direttivo stesso, si procederà a votazione nell'ambito del Consiglio stesso.
Le votazioni saranno effettuate attraverso le ingiunzioni in apposita urna, da parte di ogni singolo Consigliere presente, di una pallina bianca o nera (la prima indicatrice di voto favorevole e la seconda di voto contrario).
Si voterà separatamente per ciascuna domanda, conteggiando i voti dopo ogni singola votazione, tenendo presente ogni voto contrario annullerà due voti favorevoli.
Pertanto, per determinare l'esito di ogni votazione, dal numero di voti favorevoli per l'accoglimento di una domanda occorrerà detrarre, radoppiando, il numero dei voti contrari. Effettuata tale detrazione, la domanda si intenderà accolta se residuerà un qualsiasi numero di voti favorevoli; si intenderà respinta sia quando il risultato dell' operazione darà un qualsiasi numero di voti contrari, sia quando esso sarà di parità (cioé senza resti). Pertanto ad ogni Consigliere verrà consegnata, prima di ogni singola votazione una pallina bianca e una nera ed ogni Consigliere avrà cura, a scrutinio terminato, dopo ogni votazione, di versare nell'urna la pallina, bianca o nera, che non avrà ritenuto utilizzare.
Le operazioni di voto o di scrutinio saranno dirette dal presidente del Circolo o, dal Vice Presidente. Fungerà da unico scrutatore il Consigliere Segretario o, in caso di sua assenza od impedimento, altro Consigliere all'uopo nominato ad inizio di seduta.
Art. 6 - Per quanto in particolare riguarda l'accoglimento di domande di ammissioni quali soci temporanei, il Consiglio Direttivo esaminerà le domande pervenute nel corso di sedute che avranno svolgimento non prima del mese immediatamente precedente quello in cui cade l'inizio del periodo in cui il presentatore della domanda intende frequentare la sede sociale (da indicarsi come previsto dal regolamento).
Il Consiglio potrà anche, a maggioranza assoluta dei presenti, deliberare di non accogliere delle domande, indipendentemente quindi da ogni giudizio di merito, qualora il loro accoglimento possa essere ritenuto pregiudizievole
  per un ordinato svolgimento della vita sociale anche in relazione ai periodi di particolare
  affollamento della sede cui le domande potrebbero riferirsi.
TASSE DI AMMISSIONE E DI PASSAGGIO DI CATEGORIA
- QUOTE SOCIALI -

Art. 7 - Il socio, con l'ammissione, resta per la sua qualità obbligato, ai fini finanziari, a far parte del circolo per l'anno che decorre dalla data di ammissione stessa fino al successivo 31 Dicembre, data in cui si conclude l'esercizio sociale e così di seguito di anno in anno, salvo che non presenti le dimissioni nei termini e con le modalità stabilite dallo Statuto.
Art. 8 - L'ammontare delle tasse di ammissione, nonché quello delle quote sociali, viene deliberato dall'Assemblea dei Soci fondatori. In mancanza di deliberazioni per variazioni di tasse e di quote, si intendono prorogate quelle in vigore per l'anno precedente. Le eventuali variazioni di tasse e di quote devono essere comunicate ai soci almeno due mesi prima della loro entrata in vigore.
Art. 9 - I soci hanno l'obbligo di pagare le tasse di ammissione, o la differenza di tassa dovuta per il passaggio di categoria, nel termine di giorni trenta dalla data della comunicazione.
Le quote sociali annuali dei soci fondatori,ordinari ed aggregati vanno versate in rate semestrali anticipate entro i mesi di Gennaio e di Luglio, con i quali iniziano i due semestri dell'anno sociale. La prima rata semestrale della quota dovuta dai soci neo-ammessi nel corso dell'anno sociale, va versata unitamente alla tassa di ammissione. Si precisa al riguardo che la prima quota sociale sarà dai soci neo-ammessi dovuta a partire dal mese successivo a quello in cui la domanda di ammissione é stata accolta dal Consiglio Direttivo e che, pertanto, corrisponderà a tanti dodicesimi della quota annuale normale quanti sono i mesi che, nel corso dell'anno, seguono quello in cui é stata accolta la domanda.
Ne consegue che la prima rata semestrale dovuta corrisponderà a tanti dodicesimi della quota annuale normale quanti sono i mesi del semestre cui essa si riferisce, che seguono quello in cui é stata accolta la domanda di ammissione.
Art. 10 - Il trasferimento di categoria comporta il pagamento della differenza fra la tassa di ammissione prevista per la categoria di provenienza e la tassa di ammissione per la nuova categoria in vigore al momento del trasferimento. Qualora nell'anno in cui si verifica il trasferimento siano anche in vigore quote sociali annuali differenziate fra le varie categorie, il socio che lo avrà ottenuto sarà tenuto al pagamento della nuova quota dal giorno del provvedimento. Per quei soci atleti che abbiano conseguito notevoli risultati sportivi e che, avendo cessato di svolgere attività agonistica o avendo compiuto il 26° anno di età, presentino domanda di ammissione quali soci ordinari, il Consiglio Direttivo potrà, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione.
Art. Il - I soci onorari, i soci benemeriti e quelli che avranno maturato 40 anni di ininterrotta appartenenza al Circolo, sono esonerati dal pagamento delle quote sociali annuali.
Art. 12 - Il socio dimissionario, nel termine di giorni 30 dalla data in cui le dimissioni sono divenute definitive, é tenuto a versare le quote sociali ancora dovute al Circolo e qualsiasi altra somma dovuta a qualsiasi titolo riferita alla sua precedente qualità. di socio.
Art. 13 - Il socio dimissionario potrà essere riammesso con le modalità previste dallo Statuto, ma non é tenuto al pagamento .di una nuova tassa di ammissione, salvo che prima delle dimissioni non fosse socio atleta. Il socio dimissionario non può essere riammesso senza il preventivo pagamento di eventuali pendenze verso. il Circolo.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
 Art. 14 - Ciascun socio ha i diritti ed i doveri che gli provengono
dalla categoria cui appartiene.
Art. 15 - I soci sono tenuti ad informare la Segreteria dei propri mutamenti di indirizzo. In mancanza si riterranno valide tutte quelle comunicazioni fatte all'ultimo recapito risultante dall'Albo dei Soci.
Art. 16 - Il socio che faccia trascorrere 30 giorni dalla data fissata per il pagamento di t.asse di ammissione, di differenza di tassa per il passaggio di categoria, di somme dovute per manifestazioni sociali o altre consimili, senza soddisfarle, sarà invitato a versare quanto dovuto dal Consigliere competente, dal Consigliere Segretario, e dal Presidente con lettera raccomandata alla distanza di 8 giorni l'una dall'altra.
Trascorsi, infruttuosamente, dieci giorni dall'ultima lettera, potrà essere oggetto di radiazione dal Circolo su deliberato del Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
 Art. 17 - Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.
Art. 18 - L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci va convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissato per il 31 dicembre per discutere i vari problemi, per la nomina dei Soci onorari e benemeriti, nonché, alle previste scadenze, per l'elezione dei revisori dei conti. Essa è convocata dal Presidente del Circolo, a mezzo degli organi di segreteria, con avviso contenente il giorno e l'ora della prima e
seconda convocazione e l'ordine del giorno. .
L'avviso, che sarà affisso, almeno 20 giorni prima di quello fissato. per l'Assemblea, all'albo sociale, sarà anche invitato con lettera raccomandata del Presidente, ai soci onorari, benemeriti, fondatori ed ordinari ai rispettivi domicili.
Art. 19 - L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci è convocata con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo precedente, con l'indicazione anche dell'organo e del gruppo dei Soci che l'ha richiesta.
In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere abbreviato di otto giorni.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria deve, inoltre, essere pubblicato in un giornale cittadino ed uno isolano di larga diffusione, almeno una volta, otto giorni prima della adunanza e sei giorni prima in caso di convocazione urgente.
Art. 20 - Le modalità, costituzione e svolgimento delle Assemblee Generali sono quelle riportate all'art. 14 dello Statuto.
Art. 21 - Per quanto riguarda la proclamazione dei Soci onorari e dei Soci benemeriti, essa sarà fatta nell'Assemblea Generale ordinaria che viene convocata entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. L'avviso di convocazione, contenente l'ora della seduta, l'ordine del giorno, il nome e l'anzianità di socio del candidato e la motivazione della relativa benemerenza, oltre ad essere affisso all'albo sociale, dovrà essere inviato a tutti i soci aventi diritto a parteciparvi, ai rispettivi domicili, a mezzo raccomandata.
L'Assemblea procederà alla proclamazione mediante votazione a scrutinio segreto.
ASSEMBLEA DE SOCI FONDATORI
Art. 22 - L'Assemblea dei soci fondatori (art. 15 dello Statuto) è convocata con le stesse modalità di quelle stabilite per l'Assemblea Generale dei Soci. Essa dovrà obbligatoriamente essere convocata:
1) per l 'elezione delle cariche sociali;
2) per determinazione di eventuali contributi da parte dei soci e di variazioni alla tassa di ammissione e/o quote sociali.
3) per l'esame delle domande di passaggio dalla categoria di socio
 ordinario a quello di socio fondatore;
4) per l'assunzione, in casi eccezionali, di obbligazioni straordinarie verso terzi da parte del Circolo;
5) per la modifica di norme relative allo Statuto;
6) per l'eventuale scioglimento del Circolo, per l'adozione di tutti
quei provvedimenti di carattere straordinario e per qualsiasi altro oggetto che rientri nella sua competenza, nello spirito dello
 Statuto.
Nel caso che l'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori contempli modifiche delle norme statutarie, debbono essere in esso specificate le nuove formulazioni proposte.
Art. 23 - Per le votazioni relative al passaggio dalla categoria di socio ordinario a quello di socio fondatore (art. 61ett. C ed art. 9 dello Statuto) l'Assemblea dei Soci Fondatori sarà convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno e l'ora della riunione e l'elenco dei candidati in votazione. L'avviso di convocazione, oltre ad essere affisso nella sede del Circolo nei termini previsti dagli art. 14 e 15 dello Statuto, dovrà essere inviato ai Soci Fondatori, con nota raccomandata, ai rispettivi domicili.
Art. 24 - Per le votazioni a scrutinio segreto (d'obbligo per la elezione delle cariche sociali e per le votazioni relative al passaggio dalla categoria di Soci ordinari a quella di Soci Fondatori) ogni Assemblea eleggerà nel suo seno prima di procedervi, per alzata di mano, su proposta del Presidente dell'Assemblea, un seggio elettorale composto da tre scrutatori di cui il più anziano fungerà da Presidente. Inoltre, ogni votante apporrà, al momento del voto, la sua firma su apposito registro sul quale il Presidente del seggio elettorale redigerà a sua volta il verbale delle votazioni recante tutti i risultati delle stesse. Detto verbale sarà sottoscritto da tutti gli scrutatori.
 Art. 25 - Per quanto in particolare riguarda le votazioni delle cariche sociali, saranno applicate le seguenti norme:
 a) ad ogni Socio Fondatore avente diritto al voto verrà consegnata una scheda per ogni votazione all' ordine del giorno;
           b) l'elezione del Presidente e dei Componenti il Consiglio Direttivo, nonchè quella del Presidente e dei Componenti il Collegio dei Probi Viri, di competenza dell'Assemblea dei Soci Fondatori, avverrà mediante schede separate;
       c) sulla scheda per l'elezione del Presidente del Circolo e su quella per l'elezione del Presidente del Collegio dei Probi Viri, ogni votante potrà indicare un solo nominativo, scelto tra i Soci Fondatori.
d) sulla scheda per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ogni votante potrà indicare un massimo di cinque nominativi (corrispondenti ai cinque ottavi del numero di Consiglieri da eleggere); di cui almeno tre scelti tra i Soci Fondatori e due scelti anche tra i Soci Ordinari;
e) sulla scheda per l'elezione dei Componenti il Collegio dei Probi Viri, ogni votante potrà indicare un massimo di tre nominativi scelti tra i Soci Fondatori;
f) al termine di ogni votazione risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero dei voti ed, a parità di voti, i soci con maggiore anzianità sociale. In caso di ulteriore parità, si ricorrerà al ballottaggio. Per quanto, in particolare, riguarda il Consiglio
Direttivo, qualora nei primi dieci posti della graduatoria dei votati risultino più di cinque soci ordinari, quelli eccedenti tale numero saranno automaticamente sostituiti dai Soci Fondatori che seguono nella graduatoria stessa, il cui numero, nel Consiglio, non può essere inferiore a cinque;
g) in caso di contestazioni sullo svolgimento delle elezioni e sui risultati delle votazioni, il Seggio deciderà inappellabilmente con risoluzione adottate a maggioranza;
h) espletate le operazioni di scrutinio, e chiuso il relativo verbale, il Presidente del Seggio provvederà alla raccolta di tutti gli elementi della votazione, li chiuderà in un pacco debitamente sigillato, e consegnerà il tutto al Consigliere Segretario in carica;
i) gli eletti che intendono rinunziare alla carica devono darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea che proclamerà eletto, al posto del rinunciatario, il primo dei candidati eleggibili che lo segue nell'ordine delle votazioni;
l) nel caso che l'eletto non fosse presente in Assemblea, il Presidente di questa dovrà inviargli comunicazione scritta della nomina nel termine di ventiquattro ore. L'eletto assente, ove rinunciatario, dovrà darne comunicazione scritta, nei tre giorni dalla notifica, al Presidente dell'Assemblea, ed è sostituito nel modo previsto nel precedente comma.
Art. 26 - Per quanto in particolare riguarda le votazioni per il passaggio dalla categoria dei Soci Ordinari a quella dei Soci Fondatori le votazioni avverranno secondo le seguenti norme:
a) prima che abbia inizio la votazione per i nuovi Soci Fondatori, il candidato (art. 6 lette C ed art. 9 dello Statuto) può ritirare la domanda;
b) ove non dovesse essere raggiunto il numero legale, la riconvocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori sarà fatta nel rispetto del contenuto dell'art. 6 lett. C dello Statuto;
             c) nelle votazioni tutte le controversie saranno risolte, inappellabilmente, con decisione
                presa a maggioranza dal Consiglio elettorale;
d) per ogni candidato vi sarà un'urna sulla quale sarà segnato il suo nome. Le urne, debitamente sigillate, saranno collocate in modo da garantire la segretezza dell'operazione di voto e restano a disposizione dei votanti per un numero di ore indicato di volta in volta e nell'avviso di convocazione. Le operazioni di voto debbono svolgersi sotto la sorveglianza del Consigliere Segretario o di altro componente il Consiglio Direttivo;
e) il voto favorevole o contrario verrà espresso dal Socio votante introducendo nell'urna, sulla quale sono indicati il nominativo del socio aspirante o designato e quelli dei Soci Fondatori presentatori, una pallina bianca o nera (quella bianca starà ad indicare il voto favorevole, quella nera il voto contrario).
Pertanto, dopo l'apposizione della sua firma sul registro delle votazioni, al Socio Fondatore verranno consegnate tante palline bianche e tante palline nere per quante sono le urne dei nominativi richiedenti il passaggio. A votazione effettuata, il Socio potrà versare in apposita distinta urna tutte le palline bianche o nere che non avrà creduto di utilizzare per la votazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 27 - Il Presidente, nei quindici giorni dalla valida costituzione del Consiglio Direttivo, deve comunicare a tutti i Soci, mediante affissione all'albo sociale, la distribuzione degli incarichi di cui all'art. 16 dello Statu¬to ai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, con avviso inviato ai componenti del Consiglio Direttivo medesimo, al proprio domicilio, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso deve essere esposto, per uno stesso periodo, all'albo sociale.In caso eccezionale la convocazione può anche essere fatta verbalmente, con preavviso di cinque ore.
Art. 29 - Il Presidente del Circolo, a norma dell'art.17 dello Statuto, rappresenta il Circolo, convoca le Assemblee, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza legale, vista i mandati di pagamento nei limiti del bilancio approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.
Art. 30 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente ed assegna gli incarichi di : amministratore, Segretario, deputato alla casa, addetto alla organizzazione ed assistenza per la nautica da diporto, addetto alla sezione vela, addetto alla sezione nuoto e pallanuoto, addetto alla sezione pesca sportiva e attività subacquee, addetto alla tutela e conservazione del materiale, addetto alla stampa e pubbliche relazioni. In particolare, per quanto si riferisce alle attribuzioni del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo:
a) il Vice PresIdente coadiuva il Presidente nel disimpegno della sua
 carica e lo sostituisce in caso di assenza;
b) l'amministratore sovrintende alla redazione dei bilanci; controlla i movimenti di cassa; vista e dà corso ai mandati; segue l'incasso delle rette dovute dai Soci; fornisce ai Revisori dei Conti ed al Consiglio Direttivo gli elementi amministrativi e contabili;
d) il deputato alla casa ha cura della manutenzione dei locali sociali, ha la direzione dei servizi ed attende all'impegno del personale addetto alla casa. Organizza le manifestazioni sociali;
e) l'addetto alla organizzazione e assistenza per la nautica da diporto sovrintende alla organizzazione dell' ormeggio sociale, attende all'impegno del personale di banchina ed a quello del personale di bordo delle imbarcazioni sociali, sorveglia la buona manutenzione delle imbarcazioni sociali, sovrintende all'organizzazione delle gite nautiche;
f) l'addetto alla sezione vela dirige e sorveglia quanto si riferisce allo
 sport della vela;
g) l'addetto alla sezione nuoto e pallanuoto dirige e sorveglia quanto si riferisce allo sport
    del nuoto e della pallanuoto;
            h) l'addetto alla sezione pesca sportiva ed attività subacquee dirige  e sorveglia quanto si
                riferisce allo sport della pesca ed attività subacquee;
             i) l'addetto alla tutela e conservazione del materiale attende alla buo na manutenzione di
                tutto il materiale sociale, con particolare riguardo alle attrezzature della sede sociale e ne
                cura la conservazione;
l) l'addetto alla stampa e pubbliche relazioni cura i rapporti con la stampa e quelle inIziative promozionali che valgono a far meglio conoscere le finalità sportive e sociali del Circolo.
Art. 31 - Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso ed in caso di impedimento, debbono giustificare tempestivamente la propria assenza. Dopo cinque assenze ingiustificate consecutive, i componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il periodo di tempo in cui il Consiglio Direttivo di cui facevano parte resta in funzione.
Art. 32 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa.
Art. 33 - In caso di decadenza, dimissioni o vacanza del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, devesi procedere
a nuove elezioni dell’intero Consiglio.
Art. 34 - In caso di decadenza, dimissioni o vacanza del Vice Presidente, si procede alla elezione di esso da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 35 - In caso di decadenza, dimissioni o vacanza di uno o più consiglieri, le funzioni degli stessi   espletate possono essere temporaneamente affidate dal Consiglio Direttivo "per materia" ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso in attesa di dar corso a quanto previsto dall 'art. 47 del presente regolamento.
COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Art. 36 -Il collegio dei Probi Viri ha il compito di giudicare i ricorsi eventualmente presentati da quei soci che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo per le infrazioni di cui all'art. 12 dello Statuto.
Art. 37 - La nomina a Probo Viro è incompatibile, per la durata dell'incarico, con le altre cariche elettive menzionate dallo Statuto.
Art. 38 - Il Collegio dei Probi Viri è convocato dal Presidente del Circolo, su richiesta del socio oggetto del provvedimento disciplinare ed è presieduto dal Presidente del Collegio.
Art. 39 - Le decisioni del Collegio dei Probi Viri sono inappellabili e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno 3 dei componenti il Collegio.
Art. 40 - Le decisioni adottate dal Collegio dei Probi Viri vengono trasmesse al Consiglio Direttivo che le rende esecutive.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 41 - Il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, esercita il controllo amministrativo su tutte le iniziative ed i deliberati del Consiglio Direttivo, affinché esse rimangono nei limiti del bilancio approvato e vigila sulla buona tenuta dei libri contabili.
Art. 42 - I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. L'elezione avviene attraverso un'unica scheda sulla quale ogni votante potrà indicare un massimo di 2 nominativi (corrispondente ai due terzi del numero dei componenti il Collegio) scelti fra i soci fondatori ed ordinari.
 Art. 43 - I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 Art. 44 - I Revisori dei conti partecipano alle sedute del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
Art. 45 - Oltre ai casi previsti dallo Statuto, il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogni qualvolta il Presidente o uno dei componenti lo ritenga necessario.
Art. 46 - L'avviso di convocazione deve essere trasmesso su istanza del Presidente o dei componenti, a cura della segreteria, ai tre componenti il Collegio, nel loro domicilio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di particolare urgenza i Revisori possono essere convocati nel modo più idoneo.
.VACANZE
Art. 47 - Qualora nel corso del triennio di durata delle cariche sociali si rendessero vacanti, per qualsiasi motivo, uno o più posti di consigliere, di probo viro o di revisore dei conti, si procederà alla elezione parziale necessaria per la loro copertura nel corso della più vicina Assemblea che ne ha la facoltà.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 48 - Per il migliore svolgimento della sua attività sportiva, il Circolo si articolerà in sezioni sportive la cui direzione e responsabilità sarà affidata, in seno al Consiglio Direttivo, a quei componenti che risulteranno particolarmente qualificati ad organizzare le singole attività. Le attività sportive del Circolo saranno inoltre disciplinate da apposito regolamento, che includerà anche le norme relative alla ammissione di "allievi ", non includibili per motivi di età nelle categorie dei soci atleti, alle scuole ed ai corsi che il Circolo si propone di organizzare.
Tutto il programma dell'attività sportiva dovrà essere approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo, su proposta dei consiglieri responsabili delle singole sezioni sportive.
Art. 49 - Tutti i premi vinti dai soci in gare cui essi abbiano preso parte con i colori sociali sono di spettanza del Circolo. I soli premi destinati dal regolamento di gara ai singoli atleti sono di proprietà dei medesimi.
VITA SOCIALE
Art. 50
- Nel premettere che la sede sociale va considerata la casa del socio, allo scopo di evitare ogni inconveniente o rilievo che possa urtare l'altrui suscettibilità, si reputa opportuno precisare che essa va frequentata sempre con civile abbigliamento, improntato anche alle esigenze dei vari
momenti della vita sociale, che saranno di volta in volta precisate dalla segreteria. Comunque assolutamente proibito, nelle ore serali, circolare per i locali della sede sociale in canottiera, in accappatoio, con pantofole, zoccoli ed altre acconciature che possano dar luogo a risentimenti.
Art. 51 - Possono liberamente frequentare la sede sociale i soci onorari, benemeriti, fondatori, ordinari e temporanei, e i rispettivi coniugi, nonché i soci aggregati. Sono altresì ammessi a frequentare quotidianamente la sede sociale, nei locali ad essi specificamente destinati, tutti i soci atleti
in conformità alle disposizioni che saranno emanate in proposito dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci atleti potranno altresì partecipare a quelle manifestazioni sociali per le quali il Consiglio Direttivo delibererà di rilasciare loro regolare invito.
I figli e gli altri familiari dei soci onorari, benemeriti, fondatori ordinari e temporanei che non siano a loro volta soci del Circolo o perché non posseggono l'età o i requisiti per esserlo o pur possedendoli non abbiano presentato domanda di ammissione, potranno frequentare la sede sociale soltanto se muniti di regolare invito. Tale invito potrà essere rilasciato, su richiesta del socio che desidera ottenerlo per il figlio o per altro familiare, dalla segreteria del Circolo o per eventuali brevissimi periodi di permanenza sull'isola della persona che dovrà usufruirne, o in occasione di particolari manifestazioni.
Art. 52 - Su domanda di un socio la Presidenza può rilasciare, sotto la responsabilità del socio richiedente, inviti a persone le quali trovandosi di passaggio sull'isola desiderino frequentare i locali sociali. Detti inviti hanno la durata massima di quindici giorni. Il socio che richiede un invito, lo ottiene, rappresenta, a tutti gli effetti, l'invitato nei confronti del Circolo.
Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza assoluta, deliberare di non concedere inviti per particolari periodi e manifestazioni.
Art. 53 - I guasti ed i danni provocati alla sede sociale, nonché all'arredamento ed alle attrezzature sportive del Circolo, da soci o da persone estranee da essi invitate sono a carico dei soci stessi.
Art. 54 - I componenti il Consiglio rappresentano a tutti gli effetti, in relazione anche ai particolari incarichi loro affidati, il Consiglio Direttivo nell'esigere il rispetto delle norme relative alla frequenza della sede socia¬le precisate agli art. 50-51-52-53 del presente regolamento.
Art. 55 - Mentre l'uso delle attrezzature sportive del Circolo e del naviglio sociale da parte dei soci, degli atleti e degli “allievi” delle scuole e dei corsi che il Circolo organizza avverrà in base alle disposizioni che, su decisione del Consiglio Direttivo, saranno emanate dai dirigenti responsabili delle singole sezioni sportive, l'utilizzazione delle attrezzature varie della sede sociale (tavoli per il tennis tavolo, biliardo, tavoli da gioco, ecc.) verrà disciplinato da singole disposizioni che il Consiglio Direttivo emanerà e che saranno rese note ai soci a cura della segreteria. Tali disposizioni indicheranno anche le tasse da versare per usufruire delle varie attrezzature, tasse che potranno essere periodicamente aggiornate.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO “Y.C.I.I.”
Art. 56 - La commissione nominata a norma dell'art. 21 dello Statuto, procede alla liquidazione delle attività e passività sociali nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci Fondatori e, quindi, riconvoca l'Assemblea stessa con la procedura all'uopo prevista per l'approvazione del bilancio finale e del relativo riparto.
Art. 57 - Il presente regolamento è suscettibile di variazioni aggiuntive, in ordine alle attività che il circolo Yacht Club Isola d'Ischia intenderà e potrà svolgere nell'ambito delle finalità istitutive.


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