S T A T U T O S O C I A L E
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI Art. 1- E’ costituita l’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YACHT CLUB ISOLA D’ISCHIA. Art. 2 – L’Associazione é apartitica e non ha finalità di lucro. Suo scopo é la promozione, l'incoraggiamento e l'attuazione degli sports del mare in genere, sotto il profilo agonistico, ricreativo e culturale. Per il pieno conseguimento delle sue finalità sociali, l’Associazione si propone, ol¬tre che promuovere e supportare la pratica attuazione delle attività sportive marittime, anche di incoraggiare il turismo nautico, la discussione e l'ap¬profondimento degli argomenti e problematiche connessi alle infrastrutture, sicurezza, normative pertinenti alle attività diportistiche nautiche, alla pro¬tezione e conservazione del litorale e dell'ambiente marino nonché di colla¬borare con le pubbliche amministrazioni ed autorità competenti per la mi¬gliore conoscenza e più efficace soluzione dei problemi collegati ai campi interessanti le finalità sociali del circolo senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione. accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti che lo tesso è libero di aderire. Art. 3 – L’Associazione ha sede in Ischia Na., via Isolino, 75 (Banchina Armatore Agostino Lauro). Art. 4 - La bandiera ed il guidone sociale sono a fondo verde, con le iniziali "Y.C.I.I." in bianco con bordura nera; la maglia sociale con il gui¬done al centro del petto. Art. 5 – L’Associazione provvede al conseguimento delle sue finalità con le tasse di ammissione, le quote ed i contributi dei suoi soci e con le erogazioni e donazioni e contributi di enti e persone, nonché con i residui delle attività varie organizzate dal circolo nel quadro delle finalità sociali previste dal pre¬sente Statuto. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I programmi di attività annuale, il rendiconto economico/finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e va approvato dall'Assemblea Generale dei Soci. SOCI - AMMISSIONI - QUOTE SOCIALI - MOTIVI DI DECADENZA Art. 6 - I soci si suddividono in: Onorari, Beneme¬riti, Fondatori, Ordinari. - a) Soci onorari: Appartengono alla categoria dei soci onorari eminenti personalità dichiarate tali dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consi¬glio Direttivo. A questa categoria possono essere chiamati soci e non soci. - b) Soci benemeriti: Appartengono a tale categoria di soci coloro che avendo per prestazioni organizzative, per donazioni, per attività agonistiche e per dedizione al circolo,consentito ed agevolato quelle affermazioni che sono il precipuo fine del circolo stesso; sono proclamati tali dalla Assem¬blea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci benemeriti hanno diritto di parola e di voto nelle Assemblee Generali dei Soci - c) Soci fondatori: Appartengono a tale categoria di soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; coloro che ebbero a far perve¬nire la loro adesione entro 3 mesi dalla costituzione del Circolo e i Soci Fondatori nominati nel corso degli anni; in un pro¬sieguo di tempo coloro che senza essere stati colpiti da alcuno dei provvedi¬menti disciplinari previsti dall’art.12 dello Statuto, possono aver ricono¬sciuta tale qualifica da parte della Assemblea dei Soci Fondatori con maggioranza di almeno due terzi dei votanti. Detto riconoscimento può essere espresso in favore dei soci ordinari che abbiano dimostrato particolare attaccamento al Circo¬lo ed abbiano una anzianità di socio non inferiore a tre anni. - d) Soci ordinari: Appartengono a tale categoria di soci coloro che, aven¬do compiuto 18 anni di età, vengono ammessi al Circolo a seguito di do¬manda, come disposto dal presente Statuto. I soci ordinari hanno diritto di parola e di voto nelle Assemblee Generali dei Soci. Art. 7 - Per essere ammessi a far parte dei soci del Circolo, occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda deve essere contro¬firmata da due soci da due soci ordinari con cinque anni di anzianità che si assumono il compito di presentare il richiedente, a meno che non si tratti di domanda di ammissione come socio aggregato nel qual caso sarà sufficiente la firma di presentazione di un socio. È facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda senza obbligo di rendere nota la motivazione. In caso di divergenze circa l’ammissione di un nuovo socio il Consiglio decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. . Senza riconoscere loro la qualità di socio, il Consiglio Direttivo potrà altresì ammettere a prendere parte a esercitazioni, gare, regate e particolari manife¬stazioni sociali, secondo le norme regolamentari che verranno emanate, ra¬gazzi di età inferiore agli anni 14 nella loro qualità di "allievi" delle scuole e dei corsi di iniziazione agli sport del mare che costituiscono una delle ini¬ziative attraverso le quali il Circolo si propone di realizzare le sue finalità. E’ facoltà del Consiglio Direttivo consentire la frequentazione del circolo a non soci per un periodo determinato sotto la responsabilità di un socio presentatore. Art. 8 - Una volta accolta la sua domanda, il nuovo iscritto al Cir¬colo, se socio ordinario, é tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e delle quote sociali annuali nella misura stabilita dalla Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per detta categoria di soci. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali annuali i soci onorari, i soci benemeriti e quelli che avranno maturato 40 anni di ininterrotta appar¬tenenza al Circolo. Art. 9 - Per l'ammissione dei soci ordinari alla categoria dei soci fondatori, entro il 31 Dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo comuni¬cherà ufficialmente attraverso pubblicazione all'albo sociale, i nominativi dei soci ordi11ari che, avendo raggiunta l'anzianità di tre anni senza essere stati colpiti da alcuno dei provvedimenti disciplinari previsti dall 'art. 12, possono presentare domanda per il riconoscimento del¬la nuova qualifica. La domanda dovrà essere controfirmata da almeno 5 soci fondatori e ricevute entro il successivo 31 Gennaio le domande dei soci eventualmente interessati, il Consiglio Direttivo ed in¬viterà il Presidente a convocarne l'Assemblea per la prevista votazione per la stessa data in cui, in base al successivo art. 14, verrà convocata l'Assem¬blea Generale Ordinaria dei soci, ossia entro il 30 Giugno. Art. 10 - Il passaggio dalla categoria di socio ordinario a quella di socio fondatore comporta il pagamento della differenza tra la tassa di am¬missione al momento in vigore per l'iscrizione al Circolo quale socio ordi¬nario e la tassa di ammissione che l'Assemblea dei soci riterrà op¬portuno stabilire per la nuova categoria di appartenenza, che non potrà co¬munque essere inferiore al contributo “una tantum” versato dai soci fonda¬tori che partecipano alla costituzione dell’Associazione. Tutti i fondatori sono altresì tenuti al pagamento delle quote sociali annuali nella misura stabilita dall'Assemblea Generale dei soci per la loro categoria. Art. 11 - Oltre al caso di radiazione previsto dal successivo art. 12, la qualifi¬ca di socio si perde: a) in seguito a dimissioni b) in seguito a morosità Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Presidente del Circolo per l'anno sociale successivo a quello in corso, con lettera raccomandata e non più tardi del 30 Novembre di ogni anno. I soci dimissionari non possono vantare alcun diritto nei confronti del Circolo. Qualora intendano rientrarvi andranno soggetti a tutte le modalità di ammissione. La morosità si deter¬mina automaticamente quando il socio non abbia provveduto a versare la quota sociale annuale entro i termini che saranno precisati nel regolamento interno per disciplinare la vita sociale o altro eventuale contributo da lui do¬vuto nei termini deliberati e comunicategli. Accertata la morosità, il Consiglio Direttivo invia al socio moroso una lettera di avviso, dandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per regola¬re la sua posizione. Qualora anche tale invito rimanga senza risposta, può dichiarare decaduto il socio per morosità. I soci che per motivi di lavoro fossero costretti a trasferirsi all'estero per lunghi periodi di tempo, comunque non inferiore ad un anno, potranno chiedere di essere di¬chiarati "soci temporaneamente assenti" con conseguente esonero dal pa¬gamento delle rate di quota sociale corrispondenti al periodo della loro mo¬tivata assenza. Art. 12 - A carico del socio che commette azioni contrarie all' ono¬re, alla morale o al decoro sia dentro il Circolo che fuori, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento del Circolo stesso o che, in genere, non osservi il presente Statuto ed i Regolamenti, il Consiglio Di¬rettivo potrà adottare, sentito l’interessato previa rituale convocazione, i seguenti provvedimenti disciplinari a seconda della gravità delle infrazioni: a) censura verbale b) deplorazione scritta c) sospensione temporanea da socio d) radiazione Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo é ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri entro il termine di giorni 15 dalla data di conoscenza della sanzione comunicata. ORGANI SOCIALI: Art. 13 - Sono organi sociali dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci Fondatori; b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Collegio dei Probi Viri e) il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 14 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci, costituita dai soci onorari, benemeriti, fondatori ed ordinari, é convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissata al 31 Dicembre. Essa elegge nel proprio seno il Presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione ed é assistito da un segretario da lui de¬signato. In tale riunione ordinaria vengono sottoposti all’ap¬provazione dell’assemblea il Rendiconto Economico /Finanziario dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre prece¬dente ed il programma di attività per l'esercizio sociale che avrà inizio il 1° Gennaio successivo con il relativo bilancio di previsione. L'Assemblea Generale dei soci é convocata in seduta straordinaria dal Presi¬dente dell’ “Associazione" per particolari ragioni di necessità o urgenza ovvero quando ne facciano richiesta scritta motivata il Col¬legio dei Revisori dei Conti o almeno la decima parte dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta ordinaria, o straordina¬ria, é valida e deve ritenersi legittimamente indetta quando l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del gior¬no, sia stato affisso nella sede sociale almeno venti giorni prima del giorno fissato per la seduta. Il Presidente del Circolo dovrà darne notizia ai soci con lettera raccomandata o mezzo equipollente da cui risulta l’avvenuta trasmissione almeno 20 giorni prima dell’assemblea. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati avendo diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati avendo diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle Assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. In ogni Assem¬blea vanno trattati solo gli argomenti previsti ed iscritti all'ordine del giorno. Le votazioni avvengono per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto. E’ il Presidente dell’Assemblea a decidere senza formalità circa la modalità di espressione del voto tranne che per lo scrutinio segreto che potrà essere chiesto da un decimo dei presenti. Il diritto di voto nell'Assemblea non spetta ai soci non in regola con il pagamento delle quote sociali; esso diritto é delegabile, ma ogni socio presente di persona potrà essere portatore di non più di due deleghe. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presen¬ti, di persona o per delega; delle deliberazioni viene redatto, dal Segretario dell'Assemblea, un verbale che firmato dal Presidente dell'Assemblea, sarà trascritto in apposito registro. Art. 15 - Il Consiglio Direttivo é composto dal Presidente e da altri otto componenti eletti con separate votazioni dell'Assemblea. Condizione di eleggibilità è per il Presidente e per i Consiglieri è l’iscrizione al sodalizio da almeno di quattro anni. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nel proprio seno il Vice Presidente, atto a sostituire, in caso d’impedimento, il Presidente. Dal Consiglio Direttivo vengono assegnati i seguenti incarichi preferibilmente ai Consiglieri medesimi. Segretario, amministratore e tesoriere. Deputato alla casa, tutela delle attrezzature e del materiale del circolo. Addetto alla nautica da diporto, alla banchina sociale, della motonautica e relative attrezzature. Addetto alla sezione nuoto, pallanuoto, ed attività subacquee. Addetto alla stampa e pubbliche relazioni. Addetto ai rapporti con i Circoli nautici e soci non residenti sull’isola. Addetto alla vela. Addetto alle Regate e alla pesca sportiva. Addetto alla nautica e alle banchina sociale. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare, sportiva e ammi¬nistrativa del Circolo. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordi¬naria amministrazione; esso ha la facoltà di conferire anche altri incarichi amministrati¬vi o gestionali oltre a quelli su indicati, anche a soci che non ricoprono la carica di consigliere. È conferito altresì al Consiglio Direttivo il compito di elaborare i regolamenti interni per disciplinare la vita sociale, l'attività sportiva, l'uso dei locali e servizi ed il funzionamento di essi. Art. 16 - Il Presidente dell’Associazione convoca e presiede le riunio¬ni del Consiglio Direttivo; convoca le Assemblee dei Soci; ha la firma e la rappresentanza legale del Circolo. In caso di sua assenza o impedimento, subentra nelle funzioni il vice Presidente al quale potranno anche essere de¬legati la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli al¬tri poteri che si riterrà opportuno definire nei regolamenti interni. Art. 17 - Il controllo amministrativo é curato dal Collegio dei Revi¬sori dei Conti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra tutti i soci ordinari o fondatori. I componenti del Collegio dei Revi¬sori dei Conti intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo, durano in carica tre ani e sono rieleggibili. Art. 18 - Il Collegio dei Probi Viri é eletto, con le modalità di cui agli art. 14 e 15 del presente Statuto, dall'Assemblea dei Soci. L’Assemblea procede, con votazioni separate, alla nomina del Pre¬sidente del Collegio e di due componenti. Le cariche durano tre anni e sono rinnovabili. Possono essere eletti Probi Viri solo i soci iscritti da almeno quattro anni. Il Consiglio Direttivo deferisce al Collegio dei Probi Viri i provvedimenti disciplinari già adottati ed impugnati o quelli che riterrà dover rimettere direttamente alla decisione del Collegio. Il Collegio decide con la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni del Collegio dei Probi Viri sono trasmesse al Consiglio Di¬rettivo che provvede alle relative comunicazioni ed a darvi esecuzione. Le decisioni del Collegio, prese con le modalità di cui sopra, sono definitive. Art. 19 - Il Consiglio Direttivo del Circolo può peraltro am¬mettere quale socio, in sostituzione del socio defunto, il coniuge superstite o un figlio maggiorenne che ne faccia richiesta, esonerandolo dal¬le previste tasse di ammissione e dalle quote già versate dallo stesso socio defunto. Art. 20 – Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Circolo e dagli eventuali residui attivi risultati dai bilanci. Esso potrà essere impiegato anche per esigenze straordinarie di natura patrimoniale secondo le delibere del Consiglio Direttivo. Nessun socio potrà ottenere vantaggi patrimoniali di alcun tipo nell’ambito associativo. E’ fatto altresì divieto di ripartizione diretta o indiretta tra soci di utili, avanzi di gestione o fondo e di ogni bene che costituisce il patrimonio sociale. Art. 21 – Lo scioglimento dell’Associazione, può essere chiesto per gravi motivi, mediante domanda scritta, firmata da almeno un quinto dei soci ordinari. In tal caso il Presidente, entra trenta giorni dalla presentazione della domanda, deve convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci. Per la deliberazione di scioglimento si fa riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell’art.21 del codice civile. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei soci elegge uno o più liquidatori incaricati della liquidazione dei beni del Sodalizio che decidono della devoluzione ad altri enti sportivi dilettantistici con scopi similari dell’attivo che dovesse risultare residuo dopo la eliminazione delle passività e delle eventuali spese relative alla cessazione dell’attività sociale e di liquidazione. Art. 22 – Tutte le cariche sociali, niuna esclusa, sono a titolo gratuito. Art. 23 – Clausola compromissoria. In caso di controversia per questioni sociali tra soci o tra un socio ed il circolo, la risoluzione di essa sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri designai, uno da ciascuna delle parti ed un terzo dal CONI. Art. 24 – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa normale riferimento a quanto riferito in materia e segnatamente dal D.L. n. 383/2000.
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